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Lo statuto

Art. 1 – Ragione sociale

  1. È costituita l’Associazione Italiana d’Ingegneria Economica (the Italian Association for Total Cost Management) che potrà anche essere individuata con le denominazioni A.I.C.E. oppure AICE. Nel seguito del presente Statuto essa è identificata con la parola Associazione.
  2. L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue gli scopi elencati nell’Art 3.
  3. L’Associazione è contraddistinta dal marchio depositato a termini di legge.
  4. L’Associazione è finanziata con le modalità previste dalle leggi vigenti e secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  5. L’ammissione all’Associazione impone l’accettazione dello Statuto nonché l’osservanza delle decisioni dell’Assemblea e degli organi associativi ed il regolare pagamento della quota associativa annuale.

Art. 2 – Definizioni generali

  1. L’Associazione si rivolge a tutti coloro che esercitano la loro attività professionale nel campo dell’Ingegneria Economica e del Total Cost Management, nonché ai cultori della materia a tutti i livelli ed alle persone interessate alla stessa. Sono considerate esercizio della professione le attività eseguite in ambito aziendale o della Pubblica Amministrazione, con qualsivoglia qualifica (quadro, dirigente, amministratore, etc.), le attività di consulenza, libera professione e docenza.
  2. L’Ingegneria Economica è la disciplina il cui ambito di studio ed interesse primario è costituito dalle relazioni che intercorrono tra aspetti e fatti tecnico-organizzativi e le loro manifestazioni economico-finanziarie.
  3. Il Total Cost Management è l’approccio sistematico e metodologicamente strutturato finalizzato a gestire in modo efficace ed efficiente le interrelazioni tra aspetti e fatti tecnico-organizzativi e le loro manifestazioni economico-finanziarie. Il Total Cost Management rappresenta pertanto un approccio globale e sistematico alla gestione del valore che trova applicazione ad ogni attività/fase del ciclo di vita di un qualsiasi business, di un prodotto, di un asset, di un progetto o di un processo allo scopo di minimizzarne i costi e massimizzarne il valore per una organizzazione e per i propri stakeholders.
  4. Il Total Cost Management trova applicazione in diversi settori e ambiti: realizzazione di progetti d’ingegneria e costruzioni, realizzazione di progetti d’investimento, gestione dei processi nel settore manifatturiero, gestione di servizi nel settore terziario, pubblica amministrazione.

Art. 3 – Scopo dell’Associazione

  1. La missione dell’Associazione è quella di promuovere cultura organizzativa e approcci professionali concretamente e metodologicamente orientati alla generazione di valore economico. L’Associazione aspira a rappresentare il principale e più autorevole punto di riferimento tecnico per il Total Cost Management a livello nazionale.
  2. Con riferimento alla disciplina dell’Ingegneria Economica ed ai diversi settori di applicazione del Total Cost Management, l’Associazione si propone di:
    1. ricercare e promuovere la standardizzazione di metodi e tecnologie;
    2. provvedere, sul piano nazionale ed internazionale, a scambi di esperienze, conoscenze e di materiale scientifico e divulgativo;
    3. cooperare con organizzazioni, associazioni, enti, istituzioni nazionali o internazionali;
    4. organizzare congressi e seminari sugli studi e la divulgazione dei principi, delle teorie e delle tecniche applicative;
    5. incoraggiare l’addestramento, la formazione ed in generale l’aggiornamento professionale;
    6. difendere e diffondere i principi dell’etica professionale;
    7. promuovere l’inclusione dei concetti di ingegneria economica e Total Cost Management nei curricula professionali.
  3. Inoltre l’Associazione:
    1. aderisce all’International Cost Engineering Council (nel seguito ICEC); l’adesione ad altri organizzazioni nazionali o internazionali potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo, purché tali organizzazioni non siano in contrasto con l’ICEC;
    2. custodisce e sviluppa i contenuti dell’Ingegneria Economica e del Total Cost Management strutturandoli in un organico Corpo delle Conoscenze (Body of Knowledge) che viene aggiornato periodicamente in conformità ai criteri ed alle linee guida determinati dall’ICEC;
    3. predispone e realizza opportuni percorsi di qualificazione e certificazione delle competenze professionali nel Total Cost Management. Tali percorsi vengono realizzati ed accreditati secondo le norme ICEC e di eventuali altre organizzazioni.

Art. 4 – Componenti dell’Associazione

  1. AICE assume la figura di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e segg. Codice Civile.
  2. L’Associazione si compone di persone fisiche e persone giuridiche o collettive secondo i criteri deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea Ordinaria
  3. Tutti i Soci e membri, se persone fisiche, devono essere maggiorenni e l’eventuale deroga è ammessa per i soli membri studenti.
  4. L’Associazione ha cura del registro dei Soci e lo custodisce secondo le norme di legge. Per l’invio delle comunicazioni ai Soci, l’Associazione utilizza i recapiti che i Soci stessi hanno indicato all’atto dell’iscrizione. Eventuali variazioni dei recapiti devono essere segnalate all’Associazione a cura dei Soci.
  5. La partecipazione dei Soci all’Associazione è da intendersi a tempo indeterminato, fatte salve le clausole di esclusione o recesso ed il regolare pagamento della quota associativa per le categorie associative per le quali esso è previsto.

Art. 5 – Struttura dell’Associazione

  1. L’Associazione opera attraverso le decisioni prese dall’Assemblea Ordinaria, dall’Assemblea Straordinaria e dal Consiglio Direttivo. L’Associazione agisce inoltre attraverso l’iniziativa di Commissioni costituite dai Soci e da professionisti che, pur non essendo Soci, ne condividano le finalità.
  2. L’Assemblea Ordinaria è costituita da tutti i Soci con diritto di voto in regola con il pagamento della quota associativa. Deve essere convocata almeno una volta all’anno con un preavviso di quindici giorni a mezzo lettera semplice o messaggio di posta elettronica, con comunicazione scritta dell’ordine del giorno, delle modalità di svolgimento e delle modalità di voto. I Soci aventi diritto al voto possono proporre aggiunte o modifiche per iscritto, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con un qualsiasi numero di presenti. Essa delibera a maggioranza semplice dei votanti.
  3. Ogni avente diritto al voto può rappresentare per delega in Assemblea Ordinaria non più di due Soci, mentre non è consentita la delega a persone estranee all’Associazione.
  4. L’Assemblea Ordinaria delibera su:
    1. relazione annuale del Presidente e del Consiglio Direttivo;
    2. categorie associative;
    3. relazione finanziaria del Tesoriere;
    4. approvazione del Bilancio Consuntivo;
    5. atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;
    6. altre questioni poste all’ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo;
    7. elezione del Consiglio Direttivo.
  5. L’Assemblea Straordinaria, costituita da tutti i Soci con diritto di voto in regola con il pagamento della quota associativa. È convocata con un preavviso di quindici giorni a mezzo lettera semplice o messaggio di posta elettronica, con comunicazione scritta dell’ordine del giorno, delle modalità di svolgimento e delle modalità di voto. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con un qualsiasi numero di presenti. Essa delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.
  6. Ogni avente diritto al voto può rappresentare per delega in Assemblea Straordinaria non più di due Soci o membri, mentre non è consentita la delega a persone estranee all’Associazione.
  7. L’Assemblea Straordinaria delibera su:
    1. emendamenti allo Statuto;
    2. scioglimento dell’Associazione.
  8. Il Consiglio Direttivo è costituito da Membri Titolari e da Membri Aggiunti.
  9. I Membri Titolari sono eletti dall’Assemblea Ordinaria in numero variabile da cinque a dieci. I Membri Titolari sono eletti fra i Soci che hanno presentato la propria candidatura e sono stati eletti secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo e precisate nella convocazione dell’Assemblea Ordinaria per l’elezione. Raggiunto il limite previsto, in caso di ex-aequo di voti per due o più candidati risulteranno eletti Membri Titolari i candidati con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, i candidati con maggiore anzianità anagrafica.
  10. I Membri Aggiunti sono cooptati e revocati con il parere favorevole dei due terzi dei Membri Titolari in numero non superiore a cinque.
  11. I Membri Aggiunti possono essere Soci o non Soci; nel secondo caso è necessario che i Membri Aggiunti cooptati condividano le finalità dell’Associazione.
  12. L’elezione del Consiglio Direttivo avviene ogni tre anni nel mese di novembre o nella prima quindicina di dicembre. Il nuovo Consiglio Direttivo entra in carica con il successivo primo gennaio e resta in carica fino al 31 dicembre del terzo anno di mandato.
  13. Il numero di Membri Titolari non deve essere inferiore a tre o al numero di Membri Aggiunti. Nel caso in cui particolari eventi riducano il loro numero in Consiglio Direttivo al di sotto di dette soglie minime, il Consiglio Direttivo deve presentarsi dimissionario all’Assemblea entro la fine dell’anno in corso.
  14. Il Consiglio Direttivo, subito dopo la sua elezione e prima dell’eventuale cooptazione di Membri Aggiunti, elegge fra i titolari il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tali cariche sociali sono fra loro incompatibili, con l’eccezione delle cariche di Segretario e Tesoriere che possono essere attribuite alla stessa persona. Inoltre, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri titolari o tra i membri titolari dei consigli direttivi precedenti il Delegato presso l’ICEC.
  15. Gli ex Presidenti hanno diritto al titolo di Presidente Emerito ed a prendere parte, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e di tutti gli organi dell’Associazione.
  16. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente oppure su richiesta di almeno tre membri e delibera a maggioranza semplice. Le sedute del Consiglio Direttivo sono convocate con un preavviso di quindici giorni a mezzo lettera semplice o messaggio di posta elettronica o con altri mezzi concordati fra i membri stessi, con comunicazione scritta dell’ordine del giorno, delle modalità di svolgimento e delle modalità di voto.
  17. Il Consiglio Direttivo:
    1. determina il luogo, la data e l’ordine del giorno delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria;
    2. delibera circa le quote associative;
    3. delibera sui rapporti con altre associazioni, federazioni o organismi similari, l’adesione a tali organi e le dimissioni da essi;
    4. predispone gli atti di ordinaria amministrazione e dà esecuzione agli stessi;
    5. dà esecuzione alle deliberazioni delle Assemblee;
    6. regola i rapporti con dipendenti e collaboratori;
    7. provvede agli adempimenti civilistici e fiscali previsti dalla legge;
    8. provvede a tutto quanto necessario per mantenere validi gli accrediti ricevuti dall’ICEC ed eventualmente attuarne le direttive.
  18. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee Ordinaria e Straordinaria. Il Presidente dirige la vita dell’Associazione, di cui ha la rappresentanza, e ne garantisce l’ordinaria amministrazione. Egli definisce pertanto gli obiettivi dell’Associazione ed identifica con il Consiglio Direttivo le modalità del loro raggiungimento.
  19. Il Tesoriere è responsabile della redazione dei rendiconti relativi alla gestione del patrimonio sociale, sia per l’approvazione dell’Assemblea Ordinaria che per adempimenti civilistici o fiscali.
  20. Il Segretario è responsabile della verifica della correttezza statutaria delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e della regolare convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.
  21. Il Delegato presso l’ICEC ha il compito di gestire, in rappresentanza dell’Associazione, i rapporti con l’ICEC.
  22. I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni e ad esprimere il proprio parere in merito agli argomenti proposti nelle forme e nei modi previsti dalla convocazione. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute, i Membri devono giustificare la loro assenza. I Membri assenti per più di tre sedute senza adeguata giustificazione possono essere dichiarati decaduti per decisione autonoma del Presidente.
  23. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Direttivo per specifiche funzioni e sono composte da un numero di componenti variabile secondo la necessità. Il Consiglio Direttivo ha piena libertà di nominare e revocare le Commissioni, che comunque decadono al decadere del Consiglio che le ha nominate. Ogni Commissione ha un proprio Presidente che, oltre a svolgere le attività di coordinamento, ha il compito di tenere periodicamente informato il Consiglio Direttivo sulle attività eseguite ed i risultati raggiunti.
  24. É considerata presenza valida nelle sedute dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, del Consiglio Direttivo e di ogni altra Commissione, oltre alla presenza fisica o per delega (ove prevista) nella riunione stessa, la presenza in teleconferenza o con altri mezzi tecnologici approvati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può inoltre decidere le modalità di espressione del voto per posta elettronica, con sistemi di messaggistica o con qualsiasi altro sistema che possa garantire la più ampia partecipazione e l’espressione corretta del voto.
  25. Le cariche sociali non danno luogo a compensi.

Art. 6 – Patrimonio e Finanza

  1. Il patrimonio è costituito dalle entrate ordinarie (quote associative), dalle entrate straordinarie (atti di liberalità di Soci o terzi) e dal provento di attività o servizi rivolte anche all’esterno.
  2. Esso è amministrato dal Consiglio Direttivo e può essere utilizzato per le attività dell’Associazione, mentre è vietata qualsiasi distribuzione, sotto forma di utile, dividendo o simili, di parti del patrimonio.
  3. Il rendiconto della gestione sarà costituto dai seguenti documenti:
    1. Bilancio Consuntivo, redatto dal Tesoriere su indicazioni e sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo, per ogni esercizio coincidente con un anno solare; esso deve essere approvato dall’Assemblea Ordinaria entro sei mesi dalla fine dell’esercizio.
    2. Bilancio Preventivo, redatto dal Tesoriere su indicazioni e sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo.
  4. Le quote associative sono personali. Esse non solo alienabili né trasferibili in alcun modo, fatti salvi eventuali diritti espressamente previsti dalla Legge.

Art. 7 – Recesso ed esclusione

  1. Ogni Socio può recedere liberamente dall’Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Presidente. Egli è comunque tenuto al pagamento della quota per l’anno in corso.
  2. L’esclusione di un membro o Socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per perdita delle qualifiche o decadenza dalle condizioni che avevano determinato l’ammissione. Essa è deliberata dal Consiglio Direttivo e contro di essa il Socio può essere presentato ricorso all’Assemblea Ordinaria.
  3. La morosità nei confronti dell’Associazione, prolungata per oltre tre mesi, è condizione sufficiente per la sospensione o l’esclusione del Socio, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  4. Condanne penali passate in giudicato, se inerenti la professione, possono determinare l’espulsione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, e determinano in ogni caso la sospensione per tutta la loro durata.

Art. 8 – Violazioni della disciplina o dell’etica professionale

  1. Costituiscono violazioni della disciplina l’inosservanza dello Statuto, degli scopi e dei fini dell’Associazione, del Codice di Etica Professionale. Esse sono accertate dal Consiglio Direttivo, che promuove l’azione disciplinare.
  2. Le sanzioni disciplinari sono:
    1. ammonizione;
    2. sospensione per un periodo da sei mesi a due anni, con sospensione del diritto di voto e di elettorato passivo e decadenza dalle cariche sociali;
    3. espulsione.
  3. É ammesso ricorso all’Assemblea Ordinaria, da presentarsi entro trenta giorni dalla loro notifica. Il ricorso viene posto all’ordine del giorno dell’Assemblea immediatamente successiva, purché non ancora convocata formalmente.

Art. 9 – Durata, liquidazione

  1. La durata dell’Associazione è prevista a tempo indeterminato.
  2. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria che, in tal caso, deve essere convocata con un preavviso di novanta giorni.
  3. In caso di scioglimento il Liquidatore, nominato dalla stessa Assemblea Straordinaria che ha deliberato lo scioglimento, compie tutti gli atti necessari alla formalizzazione dello scioglimento ed alla liquidazione del patrimonio sociale, con riferimento alla vigente normativa fiscale. Eventuali eccedenze attive saranno devolute ad enti nazionali o internazionali di carattere quanto più possibile correlato all’attività dell’Associazione.

Art. 10 – Emendamenti

  1. Il presente Statuto può essere emendato solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria.

Art. 11 – Controversie

  1. Eventuali controversie fra Soci ed associazione vengono sottoposte al Consiglio Direttivo, che effettua la revisione della controversia stessa e redige una proposta di soluzione, non impegnativa per le parti.
  2. In caso di mancata accettazione della proposta, si adisce una procedura arbitrale con nomina di tre arbitri, uno per parte ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’ICEC.
  3. L’arbitrato si svolge in maniera non rituale, la decisione sarà presa secondo equità.
  4. Le spese dell’arbitrato saranno poste a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale stesso.
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